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ACCORDI STATO – REGIONI SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA

 

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11/01/2012 sono stati pubblicati i due Accordi sanciti il 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza e salute del lavoro ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Entrambi gli accordi sono in vigore dal 12/01/2012.

Contenuto degli accordi

 Di seguito una breve descrizione dei loro contenuti:

  1. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il documento prevede che:
    1. I lavoratori, i preposti (cioè i capi reparto, capi settore, capiufficio, ecc..) e i dirigenti debbano essere sottoposti a corsi di formazione, che devono essere completati entro il 11/01/2013, con le seguenti caratteristiche:

Classe di rischio*

Lavoratori

Preposti

Dirigenti

Durata (ore)

Note

Durata (ore)

Note

Durata (ore)

Note

Basso

8

Sottoposti per la prima volta a formazione

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

Medio

12

Sottoposti per la prima volta a formazione

20

Sottoposti per la prima volta a formazione

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

Alto

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

24

Sottoposti per la prima volta a formazione

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

* La classificazione del livello di rischio delle aziende viene fatta in base al settore ATECO di appartenenza, desumibile dal codice ISTAT dell’attività primaria

(A) L’aggiornamento obbligatorio è previsto dopo 5 anni.

 

    1. I neo-assunti vengano sottoposti ai medesimi corsi di formazione, entro 60 giorni dalla data di assunzione;
    1. Le disposizioni dell’accordo si applichino anche ai lavoratori autonomi e ai componenti delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis C. C.;
    1. Le disposizioni non si applichino ai lavoratori stagionali (fino al 12/07/2013);
    1. A prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possano frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
  1. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.; il documento prevede che:
    1. I Datori di Lavoro che vogliano svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008), debbano essere sottoposti a corsi di formazione, con le seguenti caratteristiche:

Classe di rischio*

R.S.P.P. – Datore di Lavoro

Durata (ore)

Note

Basso

16

Sottoposti per la prima volta a formazione

6

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

Medio

32

Sottoposti per la prima volta a formazione

10

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

Alto

48

Sottoposti per la prima volta a formazione

14

Per aggiornamento (A) o se già sottoposti a formazione precedentemente

* La classificazione del livello di rischio delle aziende viene fatta in base al settore ATECO di appartenenza, desumibile dal codice ISTAT dell’attività primaria

(A) L’aggiornamento obbligatorio è previsto dopo 5 anni, a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo.

 

D.Lgs. 81/2008 - ALLEGATO II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)

Aziende artigiane e industriali (1)

fino a 30 lavoratori

Aziende agricole e zootecniche

fino a 30 lavoratori

Aziende della pesca

fino a 20 lavoratori

Altre aziende

fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

 

    1. In caso di inizio attività, i Datori di Lavoro che vogliano svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (nei casi previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/2008), debbano completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.

 

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

02/04/2012